Aggiornato il 12 Aprile 2023 alle 10:49
Ai sensi dell’art. 35 co.3 del D.lgs. 33/2013 Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:
a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell’ufficio responsabile per le attivita’ volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b) le convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalita’ di accesso ai dati di cui all’articolo 58 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
c) le ulteriori modalita’ per la tempestiva acquisizione d’ufficio dei dati nonche’ per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti.
Nell’ambito della normativa sulla Decertificazione che, dal 1° gennaio 2012, vieta alle Pubbliche Amministrazioni di emettere certificati indirizzati ad altre Pubbliche Amministrazioni o a Gestori di pubblico servizio, le Pubbliche Amministrazioni e i Gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio e/o a verificare le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Al suddetto fine le Amministrazioni interessate possono trasmettere le proprie richieste a:
Tale struttura provvederà a trasmettere la richiesta pervenuta al Settore aziendale competente.