Aggiornato il 7 Settembre 2023 alle 09:39
Richiesta Esenzioni
I Direttori Responsabili dei Distretti Sanitari sono RUP della procedura di recupero dei ticket sanitari evasi.
Contatti:
Per le prestazioni sanitarie che prevedono il pagamento di un ticket, i cittadini hanno diritto all’esenzione (per alcune o per tutte le prestazioni) nei seguenti casi:
- in particolari situazioni di reddito associate all’età o alla condizione sociale
- in presenza di determinate patologie (croniche o rare)
- in caso di riconoscimento dello stato di invalidità
- in altri casi particolari (gravidanza, diagnosi precoce di alcuni tumori, accertamento dell’HIV).
Per ottenere e/o rinnovare le esenzioni ticket per età e/o reddito i cittadini devono consegnare al servizio di Medicina di Base del proprio Distretto di residenza il modulo per l’autocertificazione, copia del documento di riconoscimento e delle tessere sanitarie dell’interessato e degli eventuali componenti il nucleo familiare.
I cittadini esenti per patologia devono consegnare al servizio di Medicina di Base del proprio Distretto di residenza copia del documento di riconoscimento e della tessera sanitaria e la richiesta del proprio medico di famiglia di visita specialistica o eventuale documentazione sanitaria di struttura pubblica inerente la patologia.
Attraverso il Portale Salute del Cittadino – Regione Campania è possibile:
- Presentare una domanda di autocertificazione al fine di ottenere l’esenzione da reddito per cui si possiedono i requisiti necessari.
- Consultare le esenzioni attive riferite alla propria persona, certificate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), oppure autocertificate online dal Portale o presso ASL.
- Revocare un’esenzione attualmente attiva, per la quale non sono più presenti i requisiti necessari all’idoneità.
Controlli Esenzioni Ticket
La funzione della ASL Caserta è esclusivamente strumentale e finalizzata al recupero delle somme non corrisposte a seguito delle false attestazioni del diritto all’esenzione e all’aggiornamento di ogni singola posizione. L’individuazione degli elementi contestati è di esclusiva competenza del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che agisce mediante l’utilizzo delle banche date nazionali e degli strumenti di accertamento fiscale.
Qualora dai controlli effettuati dal MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze) emerga l’insussistenza del diritto all’esenzione dal ticket, la ASL notifica all’assistito formale contestazione dell’irregolarità dell’autocertificazione con richiesta di pagamento del ticket dovuto per le prestazioni di assistenza specialistica e/o farmaceutica fruite. L’assistito potrà produrre controdeduzioni in merito all’addebito, supportate da documentazione comprovante quanto dichiarato.
I Direttori Responsabili dei Distretti Sanitari sono RUP della procedura di recupero dei ticket sanitari evasi.
Per ulteriori informazioni sull’esenzione da reddito si prega di consultare le indicazioni del Ministero della Salute al seguente link: Esenzioni per reddito (salute.gov.it)
Ai fini della valutazione delle controdeduzioni occorre presentare entro 120 giorni dalla notifica della contestazione:
- modello di domanda (Allegato 3) debitamente compilato;
- documentazione comprovante il possesso dei requisiti necessari all’ottenimento dell’esenzione ticket.
Si precisa che IL REDDITO COMPLESSIVO LORDO ai fini dell’esenzione è da intendersi come SOMMA di tutti i redditi al lordo degli oneri deducibili dei singoli membri del NUCLEO FAMILIARE FISCALE. Tale reddito è ricavabile dai seguenti MODELLI DI DICHIARAZIONE RELATIVI ALL’ANNO DI INTERESSE:
- Modello Unico Persone Fisiche
- Modello 730
- Certificato dei redditi del nucleo familiare fiscale rilasciato dall’ Agenzia delle Entrate
- Modello CU (Ex CUD)
- In caso di soggetto disoccupato Estratto Conto Contributivo rilasciato dall’Inps
- Eventuale sentenza di separazione dei coniugi e/o divorzio
ATTENZIONE!
IL NUCLEO FISCALE E’ COSTITUITO DALL’INTERESSATO, DAL CONIUGE NON LEGALMENTE SEPARATO E DAGLI ALTRI FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO. SI PRECISA CHE IL CONIUGE FA SEMPRE PARTE DEL NUCLEO FISCALE ANCHE SE E’ FISCALMENTE INDIPENDENTE O NON CONVIVENTE.
Si chiarisce che il termine “DISOCCUPATO” è riferito esclusivamente al cittadino che abbia cessato per qualunque motivo (licenziamento, dimissioni, cessazione di un rapporto a tempo determinato) una attività di lavoro dipendente e sia iscritto al Centro per l’impiego in attesa di nuova occupazione secondo quanto previsto dal punto 10 Allegato N.1 della D.G.R. n. 109 del 04/03/2020.
La condizione di disoccupazione deve essere presente al momento della prescrizione della visita/esame/farmaco. Chi ha un rapporto di lavoro dipendente non può essere considerato disoccupato, ai fini dell’esenzione dal ticket, anche se l’impegno orario è inferiore alle venti ore settimanali. Le persone collocate in Cassa Integrazione Guadagni, sia essa ordinaria che straordinaria, non possono usufruire dell’esenzione dal ticket per disoccupazione.
Si precisa che con il termine “INOCCUPATO” ci si riferisce a coloro che non hanno mai svolto attività lavorativa in nessuna forma autonoma o subordinata.
Ai fini della valutazione della PENSIONE AL MINIMO, si considerano pensionati al minimo le persone titolari di una pensione minima. La pensione minima viene riconosciuta dall’INPS al pensionato il cui trattamento pensionistico, sulla base del calcolo dei contributi versati, risulti inferiore ad un livello fissato dalla legge, considerato “il minimo vitale” (l’importo mensile varia ogni anno). Tale situazione è ricavabile dal seguente modello:
- Modello Inps OBIS/M con dicitura “integrata al trattamento minimo”.
Oltre alla documentazione comprovante la propria situazione occorre presentare, ai fini della valutazione delle controdeduzioni, la contestazione notificata vale a dire la motivazione del mancato riconoscimento del diritto all’esenzione.
Le istanze dovranno essere indirizzate esclusivamente ai Distretti Sanitari di appartenenza agli indirizzi sopra riportati o presentate a mano presso la sede del Distretto
NON E’ CONSENTITA ALTRA MODALITA’ DI TRASMISSIONE E/O ACCESSO DIRETTO PRESSO L’UFFICIO CENTRALE.
Allegati
Normativa di riferimento | Allegato |
---|---|
D.G.R.C. n. 191 del 19/04/2023 Compartecipazione alla spesa sanitaria. Esenzione da reddito per pazienti ultrasessantacinquenni | allegato (pdf) |
Circolare Regionale del 13/03/2022 - Certificazione di esenzioni ticket da reddito. Esenzioni per patologia cronica, malattia rara e condizione. Scadenza al 31/03 | allegato (pdf) |
D.G.R.C. n. 109 del 04/03/2020. Compartecipazioni alla spesa sanitaria. Approvazione delle Linee Guida per l'applicazione del DM 11/12/2009. Recupero del ticket non versato. | allegato (pdf) |
- Allegato 1. Verifiche delle esenzioni per reddito, linee guida regionali, applicazione del DM 11.12.2009 | allegato (pdf) |
- Allegato 2. Tipologie di esenzione per reddito | allegato (pdf) |
- Allegato 3. Modello di controdeduzioni alla contestazione a seguito di verifica esenzioni ticket per reddito | allegato (pdf) |
Decreto Ministeriale 11/12/2009 in materia di Esenzioni dal ticket per reddito | allegato (pdf) |
Elenco Esenzioni Ticket
Il Portale Salute del Cittadino – Regione Campania permette di gestire in maniera autonoma le proprie esenzioni.
Attraverso il Portale Salute del Cittadino – Regione Campania è possibile:
- Presentare una domanda di autocertificazione al fine di ottenere l’esenzione da reddito per cui si possiedono i requisiti necessari.
- Consultare le esenzioni attive riferite alla propria persona, certificate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), oppure autocertificate online dal Portale o presso ASL.
- Revocare un’esenzione attualmente attiva, per la quale non sono più presenti i requisiti necessari all’idoneità.
Gli utenti con codice di esenzione E01 - E03 - E04 devono verificare dal proprio Medico Curante se sono inclusi nel nuovo elenco degli esenti ticket comunicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Se sono inseriti, non devono rinnovare l’esenzione.
Se non sono inseriti, devono recarsi al Distretto Sanitario di appartenenza per rinnovare il proprio codice di esenzione.
Tutti i cittadini esenti con codice E02 devono rinnovare l’esenzione recandosi al Distretto di appartenenza.
Ricordiamo che i requisiti per ottenere i codici di esenzione sono i seguenti:
Codice | Condizione (*) |
---|---|
E00 | Soggetti con età compresa fra 6 e 65 anni con reddito familiare inferiore a € 36.151,98 – esclusivamente per la prescrizione di farmaci correlati alla patologia cronica e/o rara posseduta |
E01 | Soggetti con meno di 6 anni o più di 65 anni con reddito familiare inferiore a € 36.151,98 |
E02 | Disoccupati - e loro familiari a carico – con reddito familiare inferiore a € 8.263,31, incrementato a € 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori € 516 per ogni figlio a carico. |
E03 | Titolari di assegno (ex pensione) sociale, e loro familiari a carico. |
E04 | Titolari di pensione al minimo, con più di 60 anni – e loro familiari a carico - con reddito familiare inferiore a € 8.263,31, incrementato a € 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori € 516 per ogni figlio a carico. |
E20 | Cittadini appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a € 16.000 |
E21 | Soggetti appartenenti ad un nucleo familiare composto di almeno tre persone con reddito complessivo non superiore a € 19.000 |
E22 | Soggetti appartenenti ad un nucleo familiare composto da quattro o cinque persone con reddito complessivo non superiore a € 23.000 |
E23 | Soggetti appartenenti ad un nucleo familiare composto di oltre cinque persone con reddito complessivo non superiore a € 25.000 |
E24 | Soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo compreso tra euro 36.151,98 ed euro 52.000 |
Scadenza illimitata per gli ultra65enni delle esenzioni E01, E03, E04, E20, E21, E22, E23, E24, se non cambia la situazione economica/patrimoniale
La D.G.R. Campania n.191 del 19.04.2023 al fine di ridurre il disagio dei pazienti più anziani, nonché le occasioni di affollamento per accesso degli utenti agli sportelli dei distretti della Asl finalizzate al rinnovo delle esenzioni, ha stabilito che, alla scadenza delle esenzioni in oggetto (E01, E03, E04, E20, E21, E22, E23, E24) l’istanza di esenzione è da intendersi tacitamente rinnovata per i pazienti con età maggiore ai 65 anni, al fine di evitare che gli stessi debbano formalizzare ogni anno la richiesta di rinnovo, a condizione che l’esito dei controlli delle autocertificazioni rese all’atto della richiesta o dall’ultimo rinnovo ai sensi dei commi 10 e ss. del DM 11.12.2009 abbia dato esito positivo, con conferma dei dati autocertificati. Analoga validità illimitata, viene disposta per i certificati rilasciati ai familiari a carico del dichiarante. Qualora le condizioni di reddito dei titolari dei succitati codici di esenzione dovessero variare, il soggetto non ha più diritto all'esenzione e deve tempestivamente darne comunicazione alla propria ASL.
Normativa di riferimento | Allegato |
D.G.R.C. n. 191 del 19/04/2023 Compartecipazione alla spesa sanitaria. Esenzione da reddito per pazienti ultrasessantacinquenni | allegato (pdf) |
Circolare Regionale del 13/03/2022 - Certificazione di esenzioni ticket da reddito. Esenzioni per patologia cronica, malattia rara e condizione. Scadenza al 31/03 | allegato (pdf) |
D.G.R.C. n. 109 del 04/03/2020. Compartecipazioni alla spesa sanitaria. Approvazione delle Linee Guida per l'applicazione del DM 11/12/2009. Recupero del ticket non versato. | allegato (pdf) |
- Allegato 1. Verifiche delle esenzioni per reddito, linee guida regionali, applicazione del DM 11.12.2009 | allegato (pdf) |
- Allegato 2. Tipologie di esenzione per reddito | allegato (pdf) |
- Allegato 3. Modello di controdeduzioni alla contestazione a seguito di verifica esenzioni ticket per reddito | allegato (pdf) |
Decreto Ministeriale 11/12/2009 in materia di Esenzioni dal ticket per reddito | allegato (pdf) |
Il riconoscimento di una invalidità garantisce il diritto all’esenzione per alcune o per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale garantite dal servizio sanitario nazionale.
Categorie di invalidi esenti per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche incluse nei Lea:
· G01 Invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 1° alla 5° titolari di pensione diretta vitalizia e deportati in campi di sterminio (ex art.6 DM 1.2.1991)
· L01 Grandi invalidi del lavoro dall'80% al 100% di invalidità (ex art.6 DM 1.2.1991)
· L02 Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa > 2/3 dal 67% al 79% di invalidità (ex art.6 DM 1.2.1991)
· S01 Grandi invalidi per servizio appartenenti alla 1° categoria, titolati di specifica pensione (ex art.6 DM 1.2.1991)
· S02 Invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 2° alla 5° (ex art.6 DM 1.2.1991)
· C01 Invalidi civili al 100% di invalidità senza indennità di accompagnamento (ex art.6 DM 1.2.1991)
· C02 Invalidi civili al 100% di invalidità con indennità di accompagnamento (ex art.6 DM 1.2.1991)
· C03 Invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore a 2/3 dal 67% al 99% di invalidità (ex art.6 DM 1.2.1991)
· C04 Invalidi < di 18 anni con indennità di frequenza ex art. 1 L. 289/90 (ex art.5 D.lgs. 124/98)
· C05 Ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore a 1/10 ad entrambi gli occhi riconosciuti dalla Commissione Invalidi Ciechi Civili (art.6 DM 1.2.1991
· C06 Sordomuti (chi è colpito da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata - art.6 DM 1.2.1991, ex art.7 L.482/68 come modificato dalla L.68/99)
· V01 Vittime atti di terrorismo e stragi e familiari (L. 206/04) /vittime dovere e familiari superstiti (D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243)
Categorie di invalidi esenti solo per le prestazioni correlate alla patologia che ha causato lo stato di invalidità:
· G02 Invalidi di guerra militari appartenenti alle categorie dalla 6° alla 8° (ex art.6 DM 1.2.1991)
· L03 Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa fino a 2/3 dall'1% a 66% di invalidità (ex art.6 DM 1.2.1991)
· L04 Infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali (ex art.6 DM 1.2.1991)
· S03 Invalidi per servizio appartenenti alla categoria dalla 6° all'8° (ex art.6 DM 1.2.1991)
Con l’approvazione del Decreto ministeriale n. 279/2001, le persone affette da malattie rare hanno diritto all’esenzione dal ticket.
Le malattie rare esenti dalla partecipazione al costo per le relative prestazioni sanitarie sono elencate nell’allegato 7 del DPCM LEA del 12/01/2017.
Le malattie rare (MR) sono patologie gravi, invalidanti, che colpiscono un numero ridotto di persone, con una prevalenza inferiore al limite stabilito a livello europeo di 5 casi su 10.000 abitanti. A causa della rarità, sono spesso difficili da diagnosticare e prive di terapie specifiche.
Le malattie rare che danno diritto all’esenzione sono state individuate in base ai seguenti criteri generali (Decreto legislativo 124/1998):
· rarità (riferita al limite di prevalenza < 5/10.000 abitanti stabilito a livello europeo);
· gravità clinica;
· grado di invalidità;
· onerosità della quota di partecipazione (derivante dal costo del relativo trattamento).
L’esenzione dal ticket è garantita su:
· tutte le prestazioni appropriate ed efficaci per il trattamento e il monitoraggio della malattia rara accertata e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti;
inoltre, in considerazione dell’onerosità e della complessità dell’iter diagnostico per le malattie rare:
· le prestazioni finalizzate alla diagnosi, eseguite presso i Presidi della Rete nazionale sulla base di un sospetto diagnostico formulato da uno specialista del SSN;
· le indagini genetiche sui familiari dell'assistito eventualmente necessarie per diagnosticare, all’assistito, una malattia rara di origine genetica. Infatti, la maggior parte delle malattie rare è di origine genetica e il relativo accertamento richiede indagini, a volte sofisticate e ad elevato costo, da estendere anche ai familiari della persona affetta.
Le coppie che desiderano avere un bambino e le donne in stato di gravidanza hanno diritto a eseguire gratuitamente, senza partecipazione al costo (ticket), alcune prestazioni specialistiche e diagnostiche utili per tutelare la loro salute e quella del nascituro, erogate presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, tra cui i consultori familiari.
L’elenco di tali prestazioni, contenuto nel Decreto ministeriale del 10 settembre 1998, è stato sostituito e innovato dal DPCM sui nuovi Livelli essenziali di assistenza del 12 gennaio 2017.
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) le malattie croniche sono “problemi di salute che richiedono un trattamento continuo durante un periodo di tempo da anni a decadi”. Per alcune di esse il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) prevede la possibilità di usufruire in esenzione dal ticket di alcune prestazioni di specialistica ambulatoriale, finalizzate al monitoraggio della malattia e alla prevenzione di complicanze e ulteriori aggravamenti (Decreto ministeriale 329/99 e successive modifiche).
Le malattie e le condizioni che danno diritto all’esenzione sono individuate in base ai criteri dettati dal Decreto legislativo 124/98 (gravità clinica, grado di invalidità e onerosità della quota di partecipazione derivante dal costo del relativo trattamento).
L’elenco delle malattie croniche esenti dalla partecipazione al costo delle prestazioni è stato ridefinito e aggiornato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sui nuovi Lea del 12 gennaio 2017 e sostituisce il precedente.
Il nuovo elenco delle malattie o condizioni esenti e delle relative prestazioni alle quali si ha diritto si trova nell'allegato 8 al DPCM.
Per la maggior parte delle malattie vengono individuate una serie di specifiche prestazioni fruibili in esenzione (pacchetto prestazionale), incluse nel nomenclatore della specialistica ambulatoriale, che rispondono ai criteri di appropriatezza ai fini del monitoraggio dell'evoluzione della malattia e delle sue complicanze e di efficacia per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti. Il medico sceglierà tra queste quali prescrivere nel rispetto dei criteri di appropriatezza e di efficacia, in relazione alle condizioni cliniche e alle esigenze assistenziali del singolo paziente.
Non sono erogabili in esenzione le prestazioni di specialistica ambulatoriale necessarie per la diagnosi.
L'esenzione deve essere richiesta al Servizio di medicina di base del Distretto di residenza, presentando una certificazione che attesti la presenza di una o più malattie incluse nell'elenco, rilasciata da una struttura ospedaliera o ambulatoriale pubblica. A tale fine, sono validi anche:
- copia della cartella clinica rilasciata da una struttura ospedaliera pubblica;
- copia del verbale di invalidità;
- copia della cartella clinica rilasciata da una struttura ospedaliera privata accreditata, previa valutazione del medico del Distretto sanitario della Azienda sanitaria locale di residenza;
- certificati delle Commissioni mediche degli Ospedali militari;
- certificazioni rilasciate da Istituzioni sanitarie pubbliche di Paesi appartenenti all'Unione europea.
Sulla base di tale certificazione viene rilasciato un attestato (attestato di esenzione) che riporta la definizione della malattia o condizione con il relativo codice identificativo e le prestazioni fruibili in esenzione