Accesso agli atti

Aggiornata il 15 Settembre 2022 alle ore 14:41

Aggiornato il 15 Settembre 2022 alle 14:41

Il diritto d’accesso ai documenti amministrativi è il diritto di chi abbia un interesse collegato ad un documento amministrativo di prenderne visione o estrarne copia.

Quali sono le finalità

Il diritto d’accesso ai documenti amministrativi è principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza. E’ riconosciuto in quanto sia strumentale all’ esercizio di un altro o di altri diritto/i riconosciuto/i dall’ordinamento giuridico.

Chi può presentare l’istanza

L’istanza può essere presentata dai “soggetti interessati”. “Interessati” sono tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale e’ chiesto l’accesso; poiché l’istanza richiede la prova di un interesse specifico connesso al documento, necessita di adeguata motivazione.

Cosa si può chiedere

L’istanza è volta a chiedere la visione o la copia semplice o autenticata di documenti amministrativi materialmente detenuti da una Pubblica amministrazione.

Quanto costa

La visione dei documenti è gratuita. Il rilascio di copia è subordinato al rimborso del costo di riproduzione su supporti materiali (carta o cd) come indicati nel Regolamento aziendale. La trasmissione telematica e la copia di files digitali su supporto fornito dal richiedente (cd o dispositivo USB) sono esenti da rimborso. Per le copie conformi all’originale è necessaria, la marca da bollo, salvi i casi di esenzione (D.P.R. 642/1972 e D.L. 43/2013 convertito il L. 71/2013). Se il documento è composto da più pagine (facciate), la marca da bollo deve essere apposta ogni 4 pagine. Su richiesta dell’istante, le copie saranno spedite per posta, previo versamento dei costi di riproduzione, delle spese di spedizione ed eventualmente della marca da bollo, tramite bollettino, su Conto Corrente Postale n. 15917818 intestato a “ASL CASERTA- Servizio Tesoreria”, con indicazione nella causale “Pagamento di copie e rimborso spese di spedizione”.

Come si presenta l’istanza

L’istanza deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione e specificare l’interesse connesso all’oggetto della richiesta. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, l’amministrazione, entro dieci giorni, ne dà comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta. Fermo restando che il diritto di accesso può essere esercitato in via informale, dietro semplice richiesta verbale all’ufficio che ha formato o detiene stabilmente il documento, è preferibile che l’istanza sia presentata formalmente, al fine, da un lato, di consentire all’Amministrazione la necessaria valutazione circa l’interesse manifestato e l’eventuale esistenza di contro interessati all’accesso, dall’altro a garanzia del richiedente che ha così prova certa della presentazione dell’istanza e della data di presentazione della stessa. L’istanza deve essere sottoscritta e corredata dalla copia del documento d’identità del sottoscrittore, fatta eccezione per i casi in cui la stessa sia stata sottoscritta digitalmente ovvero trasmessa tramite casella di posta elettronica certificata di cui all’art. 65, c. 1, lett. cbis del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Sono previste le seguenti modalità di presentazione

  • consegna diretta presso il Protocollo generale
  • tramite PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.aslcaserta.it
  • tramite servizio postale all’indirizzo: Via Unità Italiana 28 – 81100 Caserta

La domanda se presentata da soggetto delegato deve essere corredata, ove occorra, dalla documentazione comprovante i poteri rappresentativi ovvero dalla lettera di procura ovvero dalla delega in carta semplice sottoscritta e corredata dalla fotocopia della carta d’identità del delegante e del delegato.

Qual è l’organo responsabile a decidere sull’istanza

La decisione spetta al Dirigente Responsabile della Struttura competente a formarli e/o che detiene stabilmente i documenti, i dati, le informazioni oggetto della richiesta.

Quali limita incontra il diritto di accesso ai documenti amministrativi

Il diritto è escluso laddove la Legge prevede espressamente dei casi di segreto e divieti di divulgazione (art. 24, c. 1 della L. 241/1990 e altre specifiche norme di settore); il diritto può essere escluso qualora, a seguito di valutazione operata dal responsabile del procedimento risulti che la conoscenza del documento possa pregiudicare altri interessi pubblici o privati protetti dall’ordinamento.

Chi è il contro interessato

Sono controinteressati tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.

Entro quanto tempo e come l’istanza deve essere riscontrata

Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Il termine è sospeso fino ad un massimo di dieci giorni nel caso di comunicazione della richiesta al controinteressato. L’atto di accoglimento contiene l’indicazione dell’ufficio, completa della sede, presso cui rivolgersi, nonché di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia.
Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta.

Come può tutelarsi il richiedente in caso di rifiuto o di mancata risposta

In caso di diniego totale o parziale dell’accesso, di differimento o di diniego implicito per decorrenza dei termini di 30 gg. senza che l’Azienda abbia dato riposta, il richiedente può presentare ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) ovvero al Difensore civico competente.

Come può tutelarsi il contro interessato

In caso di accoglimento della richiesta nonostante la motivata opposizione del controinteressato, quest’ultimo può presentare ricorso al TA (Tribunale Amministrativo Regionale)

Normativa: Artt. 22 e ss. Della L. 241/1990 e s.m.i e D.p.r. 184/2006